Sicurezza o Stato autoritario? L’ennesimo decreto sicurezza e la progressiva erosione dello Stato di diritto

Pubblicato il 6 Febbraio 2026

Nicola Canestrini

di Avv. Nicola Canestrini — 6 febbraio 2026 L’ennesimo pacchetto: la sicurezza come pretesto normativo permanente Ieri, 5 febbraio 2026, il Consiglio dei ministri ha varato l’ennesimo [...]

di Avv. Nicola Canestrini — 6 febbraio 2026

  1. L’ennesimo pacchetto: la sicurezza come pretesto normativo permanente

    Ieri, 5 febbraio 2026, il Consiglio dei ministri ha varato l’ennesimo decreto legge in materia di sicurezza pubblica, con parallelo disegno di legge. Un decreto legge e un disegno di legge — circa ottanta pagine di provvedimenti — che si inseriscono in una catena ormai impressionante: sette pacchetti sicurezza in diciotto anni, di cui i più recenti — il d.l. 48/2025 (convertito con l. 80/2025) e le sue propaggini — varati da questo Governo a ritmo incalzante. L’intervento odierno viene presentato, come i precedenti, quale risposta necessaria e urgente: stavolta, il pretesto sono gli scontri di Torino del corteo Askatasuna.
    Il meccanismo è ormai collaudato. Un fatto di cronaca viene strumentalizzato per accelerare provvedimenti già nel cuore e nella mente dell’esecutivo, cavalcando l’onda emotiva dell’opinione pubblica. Non è una novità italiana né di questo schieramento politico, ma la frequenza e l’intensità con cui questo Governo ricorre alla leva securitaria rappresentano un salto di qualità. Il Governo Meloni ha già segnato un record nell’uso della decretazione d’urgenza. Come documentato da Ermes Antonucci su Il Foglio del 21 ottobre 2024, nei primi due anni di governo sono stati introdotti 48 nuovi reati — una media di due al mese — e svariati inasprimenti di pena, per un totale di 417 anni di carcere in più inseriti nel nostro ordinamento. Una cifra destinata ad aumentare ulteriormente con i provvedimenti successivi, incluso il decreto odierno. Una sbornia giustizialista — per usare l’efficace espressione dell’Autore — tanto più paradossale se si considera che a rivestire l’incarico di ministro della Giustizia è Carlo Nordio, il quale, uscendo dal Quirinale dopo aver giurato, si era detto favorevole alla depenalizzazione e all’abolizione di reati dal codice penale. La vena securitaria di Fratelli d’Italia e Lega ha prevalso sulle promesse liberali del Guardasigilli.
    Non è superfluo osservare che la narrazione emergenziale del governo stride con i dati: secondo l’Istat, la percezione di insicurezza legata alla criminalità è in costante miglioramento. Al contrario, proprio l’approvazione di decreti sicurezza, come nel 2008, o le massicce campagne securitarie, come quella del 2015, hanno avuto l’effetto opposto, alimentando la paura e il senso di insicurezza diffuso, con l’obiettivo di consolidare il consenso politico attraverso la gestione della paura.

  2. I contenuti del decreto e del disegno di legge: analisi tecnico-giuridica

    Il pacchetto si articola in due provvedimenti distinti: un decreto legge, contenente le misure ad applicazione immediata (scudo penale, fermo preventivo, stretta sulle armi bianche, zone rosse, sanzioni amministrative per le manifestazioni), e un disegno di legge destinato all’iter parlamentare ordinario, nel quale confluiscono le riforme più strutturali (blocco navale, inasprimento delle pene per i furti in abitazione, norme sulla criminalità giovanile e responsabilizzazione genitoriale). La distinzione è giuridicamente rilevante: le misure del decreto sono immediatamente vigenti, salvo conversione entro sessanta giorni; quelle del DDL dovranno superare il vaglio parlamentare.

    2.1. Lo «scudo penale» per le forze dell’ordine

    La misura più discussa è il cosiddetto scudo penale, che nella sua formulazione mira a bloccare l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati quando il fatto sia compiuto in presenza di una «evidente causa di giustificazione», quali la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi o lo stato di necessità. Il pubblico ministero, anziché procedere all’iscrizione ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, c.p.p., procede ad un’annotazione preliminare in un modello separato — da istituirsi con apposito decreto del Ministro della Giustizia — indicando il nome della persona cui il fatto è attribuito.
    Il nuovo art. 335-quinquies c.p.p. disciplina la tempistica con un doppio binario: se non servono ulteriori accertamenti, il PM deve decidere sulla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’annotazione preliminare; se ritiene necessari ulteriori accertamenti (compresi quelli con le forme dell’art. 360 c.p.p.), deve provvedere senza ritardo e comunque entro 120 giorni, con successivi 30 giorni per la decisione sull’archiviazione. La soglia che fa scattare la procedura «piena» è il compimento di atti che richiedono la presenza o la facoltà di assistenza del difensore diversi dagli accertamenti tecnici, oppure l’incidente probatorio: in tali casi, il PM deve procedere all’iscrizione nel registro ordinario degli indagati.
    La misura è costituzionalmente problematica sotto molteplici profili. Anzitutto, incide sull’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), introducendo un filtro valutativo anticipato che è estraneo alla struttura del nostro sistema processuale. Affidare al pubblico ministero una valutazione prognostica sull’esito del giudizio in fase di iscrizione significa alterare la funzione stessa del registro delle notizie di reato, che non è un giudizio ma un atto dovuto.
    Il Quirinale ha imposto che la misura non sia limitata alle sole forze dell’ordine ma estesa a tutti i cittadini, per superare l’obiezione di violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Una soluzione che non risolve il problema ma ne moltiplica le conseguenze: se tutti possono beneficiare della non iscrizione in presenza di evidenti cause di giustificazione, si introduce un elemento di discrezionalità valutativa ab initio che confligge con la struttura dell’accertamento penale. In ogni caso, lo scudo è proceduralmente cervellotico e certamente inidoneo a conferire una vera immunità alle forze dell’ordine: l’iscrizione è solo rinviata, non impedita, e un intervento del genere rischia di produrre più contenziosi di quanti ne prevenga. Resta inoltre da chiarire come le Procure potranno stabilire la sussistenza di una causa di giustificazione «evidente» senza prima svolgere indagini sulla persona coinvolta: l’applicazione pratica della norma si presterà inevitabilmente a polemiche e incertezze interpretative.
    Il rischio più insidioso, come già evidenziato dalla dottrina, è che un meccanismo del genere possa incentivare l’uso della forza, incluse le armi da fuoco, in situazioni che non ne richiederebbero l’impiego. Il rischio si aggrava se si considera che già l’art. 28 del d.l. 48/2025 (conv. l. 80/2025) ha autorizzato gli agenti di pubblica sicurezza a portare armi, anche diverse da quelle di ordinanza, fuori dal servizio e senza licenza — una misura priva di adeguati controlli che solleva serie preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Lo scudo penale, sommato al porto d’armi fuori servizio e alla copertura delle spese legali fino a 10.000 euro per fase processuale (con obbligo di restituzione solo in caso di accertata grave negligenza, già introdotta dagli artt. 22-23 del DDL 1660), compone un quadro in cui chi esercita il potere coercitivo dello Stato opera in un regime di de facto impunità protetta.

    2.2. Il fermo preventivo: sorveglianza senza reato

    Il decreto introduce la possibilità per le forze di polizia di «accompagnare» negli uffici e trattenere fino a 12 ore — la Lega spingeva per 24 o addirittura 48 ore — persone ritenute pericolose per il pacifico svolgimento di manifestazioni pubbliche. L’accompagnamento può scattare nell’ambito di specifiche operazioni di ordine e sicurezza pubblica disposte in occasione di eventi in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando, in base a circostanze concrete di tempo e luogo e a elementi di fatto, sussiste un fondato motivo per ritenere che la persona possa mettere in atto condotte di concreto pericolo.
    I presupposti, dopo l’intervento del Quirinale, sono stati ancorati a riscontri oggettivi specifici: il possesso di strumenti, oggetti o materiali richiamati dagli artt. 4 e 4-bis della l. 110/1975 e dagli artt. 5 e 5-bis della l. 152/1975, oppure la sussistenza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati con violenza contro persone o cose commessi in occasione di manifestazioni negli ultimi cinque anni. Il Colle ha chiarito che non si possono fermare persone solamente perché hanno atteggiamenti «sospetti» o precedenti generici: servono precedenti specifici per eventi di quel tipo, oppure indizi evidenti come il possesso di un’arma impropria.
    La trattenuta deve durare il tempo strettamente necessario agli accertamenti, con il tetto massimo di dodici ore. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni previste, ordina il rilascio della persona accompagnata. Anche il rilascio, con relativo orario, viene comunicato immediatamente al PM.
    Si tratta comunque di una limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) fondata non su un fatto di reato già commesso, ma su una prognosi di pericolosità futura. Il richiamo alle norme emergenziali del periodo del terrorismo interno è immediato e non rassicurante. L’impianto concettuale resta il medesimo: fermare il cittadino per quello che potrebbe fare.
    L’approccio è coerente con la cifra del diritto penale del nemico che attraversa l’intera stagione normativa. Lo si è già visto con l’art. 1 del DDL 1660, che ha introdotto il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. (detenzione di materiale con finalità di terrorismo), punendo con la reclusione da due a sei anni chiunque «consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici» con finalità di terrorismo. Il legislatore non si limita a sanzionare condotte concrete ma colpisce la semplice detenzione di materiale informativo: si abbandona il principio della materialità del reato per entrare nel territorio della punizione basata su intenzioni ipotetiche. Dal fermo preventivo alla detenzione di materiale «sospetto», il filo conduttore è il medesimo: non si punisce ciò che una persona ha fatto, ma ciò che si presume potrebbe fare.

    2.3. Zone rosse, DASPO urbano, arresto in flagranza differita

    Il pacchetto estende le zone rosse a vigilanza rafforzata, con la possibilità per i prefetti di istituire aree a divieto d’accesso in quartieri o zone caratterizzati da ripetuti episodi di illegalità. Viene ampliato il DASPO urbano ai soggetti denunciati o condannati — anche con sentenza non definitiva — per reati commessi in occasione di manifestazioni, e si introduce la flagranza differita per i danneggiamenti durante i cortei, sulla base di immagini e prove video raccolte successivamente.
    Il DASPO urbano consente al questore di vietare l’accesso a intere aree cittadine anche a soggetti meramente denunciati: una misura di prevenzione personale che, equiparando denunciati e condannati, confligge frontalmente con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.). Si tratta di profili già censurati dall’appello di oltre 250 costituzionalisti — tra cui tre Presidenti emeriti della Corte costituzionale, Zagrebelsky, de Siervo e Silvestri — contro il precedente decreto sicurezza del 2025.
    Il decreto introduce inoltre il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall’attentato per finalità terroristiche o di eversione a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell’ordine, sanitari o arbitri. Il questore può prescrivere al condannato di comparire personalmente nell’ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni vietate. Sono previste pene da quattro mesi a un anno per la violazione del divieto. La misura è una sorta di DASPO delle piazze: un’ulteriore restrizione della libertà di riunione (art. 17 Cost.) che colpisce non la condotta in sé, ma la semplice presenza in uno spazio pubblico.
    Il modello è già stato sperimentato nella precedente legislazione. L’art. 13 del DDL 1660 aveva già esteso il DASPO urbano introdotto dal Decreto Minniti alle infrastrutture di trasporto; l’art. 11 dello stesso DDL aveva aggiunto l’aggravante per i reati commessi nelle stazioni ferroviarie e metropolitane (n. 11-decies dell’art. 61 c.p.). L’effetto cumulativo è una progressiva militarizzazione degli spazi urbani: il DASPO diventa una pena anticipata applicabile senza controllo giurisdizionale pieno, diretta contro le fasce più vulnerabili della popolazione.

    2.4. La gestione delle manifestazioni pubbliche: dalla penalizzazione alle maxi-sanzioni amministrative

    Una novità significativa del decreto odierno — che merita un’analisi tecnica specifica — è la sostituzione di alcune fattispecie penali tradizionali con sanzioni amministrative di importo elevato, accompagnate da un significativo ampliamento dei poteri del prefetto.
    La vecchia formula penale per la promozione di riunioni in luogo pubblico senza preavviso viene sostituita da una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, espressamente applicabile anche a chi promuova una riunione tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, compresi i gruppi chiusi. Altre fattispecie passano a sanzione amministrativa da 1.000 a 12.000 euro. Il decreto aggiunge un pacchetto di nuove sanzioni: da 1.000 a 10.000 euro per il mancato rispetto di limitazioni alla circolazione o dell’itinerario previsto quando ne possa derivare pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica; la stessa sanzione per chi intralci o ostacoli il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente; da 500 a 3.000 euro per chi turbi il pacifico svolgimento della riunione, con aumento a 2.000–10.000 euro se la turbativa è commessa da chi rende difficile il proprio riconoscimento o è in possesso degli strumenti richiamati dall’art. 5-bis della l. 152/1975. In caso di recidiva nel biennio, o di tre violazioni anche diverse in cinque anni, le sanzioni aumentano da un terzo alla metà.
    La scelta della depenalizzazione è ambivalente. Da un lato, la sostituzione delle pene detentive con sanzioni amministrative può essere letta come un’attenuazione del trattamento sanzionatorio. Dall’altro, l’importo elevato delle sanzioni, la discrezionalità nella valutazione dei presupposti, l’assenza delle garanzie proprie del processo penale e la competenza del prefetto — organo del potere esecutivo — piuttosto che del giudice, configurano una moltiplicazione degli strumenti repressivi con abbassamento della soglia probatoria. Le sanzioni amministrative operano con standard probatori inferiori a quelli del processo penale, rendono più agevole la repressione del dissenso e producono un effetto deterrente sproporzionato, soprattutto nei confronti di chi non dispone delle risorse economiche per farvi fronte. Si profila un paradosso: la «depenalizzazione» formale si traduce in una maggiore efficacia repressiva sostanziale.

    2.5. La compressione del diritto di manifestazione

    L’art. 12 della l. 80/2025 aveva già inasprito le pene per il danneggiamento commesso durante manifestazioni pubbliche con violenza o minaccia (fino a cinque anni di reclusione e multa di 15.000 euro). L’art. 14 aveva ri-penalizzato il blocco stradale, prevedendo la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro per il singolo, e da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Il blocco stradale è uno strumento di protesta non violenta usato da decenni da studenti, lavoratori e movimenti ambientalisti: criminalizzare questa pratica significa mettere in pericolo il diritto di sciopero e il diritto di manifestazione.
    Di estrema problematicità è il nuovo comma introdotto all’art. 339 c.p. dall’art. 19 del DDL 1660: «se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica, la pena è aumentata». La norma è palesemente diretta a reprimere le proteste contro le grandi opere. Lo stesso art. 19 ha aumentato di un terzo le pene per violenza o minaccia e resistenza contro pubblici ufficiali, con aggravanti specifiche per atti rivolti ad agenti di polizia, prevedendo che le attenuanti non possano essere ritenute prevalenti. L’art. 20 ha portato le pene per lesioni gravissime a pubblici ufficiali fino a sedici anni di reclusione, con uno squilibrio che ripropone la logica del diritto penale del nemico: il contestatore diventa soggetto «altro» cui si applica una disciplina punitiva eccezionale. Il decreto odierno si inserisce in questo solco, sommando alla flagranza differita, alle zone rosse e alle maxi-sanzioni amministrative un arsenale repressivo che trasforma ogni forma di dissenso in un potenziale illecito.

    2.6. La stretta sulle armi bianche e i minori

    Il decreto interviene con decisione sul porto di armi bianche. Chi, senza giustificato motivo, porta strumenti con lama affilata o appuntita oltre 8 centimetri rischia la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a una serie di lame tipizzate: pieghevoli da 5 centimetri in su, a un taglio e a punta acuta, con blocco, a scatto o apribili con una mano, comprese le «a farfalla» e quelle camuffate o occultate in altri oggetti. Gli atti vanno al prefetto, che può aggiungere fino a un anno misure come la sospensione della patente o il divieto di conseguire il porto d’armi.
    È vietata la vendita o la cessione ai minori di 18 anni di strumenti da punta o taglio atti a offendere, con obbligo per gli esercenti di verificare l’età mediante documento. Il divieto si estende al commercio tra privati e, soprattutto, all’e-commerce: siti e piattaforme devono adottare verifiche efficaci della maggiore età prima di concludere la vendita. In caso di inadempimento, interviene l’Agcom: prima la diffida con 30 giorni per adeguarsi, poi il blocco del sito o della piattaforma. Le sanzioni per la violazione del divieto di vendita ai minori vanno da 500 a 3.000 euro; in caso di reiterazione, da 1.000 a 6.000 con chiusura da 15 a 45 giorni; in caso di ulteriore recidiva, da 2.000 a 12.000 euro con revoca della licenza.
    Se uno dei reati previsti è commesso da un minorenne, scatta una sanzione amministrativa anche per chi esercita la responsabilità genitoriale, da 200 a 1.000 euro, decisa dal prefetto. La procedura di ammonimento viene estesa anche a lesioni, rissa, violenza privata e minaccia quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti a offendere. Se il reato si ripete dopo l’ammonimento, può scattare nuovamente la multa per i genitori.
    La misura solleva un profilo di responsabilità oggettiva che confligge con il principio di personalità della sanzione: il genitore viene sanzionato per un fatto altrui, sulla base di una presunzione di culpa in educando che non ammette prova contraria adeguata. Il rischio è che la norma colpisca in modo sproporzionato le famiglie in condizioni di marginalità socio-economica, aggravando anziché risolvere le condizioni strutturali alla base della violenza giovanile.

    2.7. La criminalizzazione della povertà e della marginalità sociale

    Le norme odierne cosiddette «anti-maranza» e le sanzioni per i genitori di minori autori di reati si inseriscono in un filone già ampiamente tracciato. L’art. 10 del DDL 1660 (cd. «norma anti-Salis») aveva introdotto il nuovo art. 634-bis c.p., punendo con la reclusione da due a sette anni l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui: pene paragonabili all’estorsione o alla violenza privata, inflitte a chi è spinto dalla necessità abitativa, senza affrontare la speculazione immobiliare e la mancanza di politiche abitative adeguate. La riforma ha introdotto anche l’art. 321-bis c.p.p., che consente al pubblico ministero di chiedere, già in fase di indagine, la restituzione immediata dell’immobile occupato: un ordine immediatamente esecutivo che abilita lo sgombero rapido senza attendere l’esito del procedimento penale, senza alcuna parallela garanzia legata alla mancanza di risorse o all’assenza di soluzioni abitative alternative. L’art. 16 ha inasprito le pene per l’accattonaggio con impiego di minori (reclusione da due a sei anni) senza affrontare le cause strutturali del fenomeno, criminalizzando la povertà e alimentando un clima di intolleranza che colpisce in particolare le famiglie Rom e i migranti.
    L’art. 15 ha reso facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena per le detenute madri in caso di pericolo di eccezionale rilevanza: una misura che sembra rispondere alla cronaca sensazionalista sull’«emergenza» legata alle madri Rom, ignorando l’impatto devastante della detenzione sui legami familiari e sull’infanzia. L’art. 5 aveva condizionato i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata all’assenza di legami familiari con ambienti criminali: una presunzione di colpevolezza fondata sulla parentela che viola i diritti fondamentali. L’art. 32 ha imposto ai cittadini extracomunitari l’esibizione del permesso di soggiorno per l’acquisto di schede SIM telefoniche, escludendo una parte vulnerabile della popolazione da servizi essenziali in un contesto di crescente digitalizzazione.
    L’inasprimento delle pene per i furti in abitazione — fino a dieci anni di reclusione nel DDL collegato al decreto odierno, soglie paragonabili a quelle di delitti ben più gravi —, il ripristino della perseguibilità d’ufficio per i furti con destrezza, la stretta sui coltelli per i minorenni: ogni misura, presa singolarmente, può apparire una risposta ragionevole a un problema reale. Considerate nel loro insieme, compongono un disegno che equipara povertà a pericolo e marginalità a criminalità.
    Il quadro è quello di una criminalizzazione indiretta ma sistematica della povertà. Il diritto penale italiano non riconosce la condizione socio-economica come autonomo motivo di discriminazione: gli artt. 604-bis e 604-ter c.p. coprono esclusivamente i motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Non esiste un’aggravante specifica fondata sulla povertà della vittima, né una reale «difesa di necessità» legata al disagio socio-economico — solo spazi discrezionali stretti e disomogenei (attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.).
    La povertà non giustifica reati, certo; ma un ordinamento che non la riconosce come fattore strutturale di vulnerabilità — e che anzi inasprisce sistematicamente la risposta penale ai comportamenti ad essa correlati — tratta la marginalità come un problema di ordine pubblico, non come una condizione che richiede protezione. Come ha dichiarato il ministro Salvini nel gennaio 2026, annunciando lo sgombero immediato di tutti gli immobili occupati abusivamente, l’occupazione è ormai inquadrata esclusivamente come questione criminale: la vulnerabilità abitativa cessa di essere mediata attraverso risposte sociali o amministrative e viene affrontata esclusivamente con la repressione penale e meccanismi accelerati di sgombero. Il diritto penale, formalmente neutro, opera così come potente strumento di criminalizzazione indiretta della povertà, colpendo in modo sproporzionato chi è già escluso dall’accesso all’abitazione e alla protezione sociale.

    2.8. Metal detector nelle scuole: la sicurezza che normalizza l’insicurezza

    Tra le misure già introdotte dalla l. 80/2025 e ora rilanciate dal decreto odierno figura l’introduzione di metal detector nelle scuole. I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che prevede la possibilità di controlli con metal detector agli ingressi scolastici, su richiesta dei dirigenti e in accordo con le prefetture, quale risposta al «crescente fenomeno dell’uso di coltelli tra i giovani». La misura merita un’analisi che vada oltre la retorica emergenziale, perché rivela una precisa visione del rapporto tra Stato e cittadini, tra istituzioni e giovani generazioni.
    Quando una ragazza o un ragazzo varca la soglia di un edificio scolastico passando attraverso un varco di sicurezza, riceve un messaggio inequivocabile: sei un potenziale pericolo. È il paradigma del sospetto permanente applicato quotidianamente, sistematicamente, a milioni di minori. Il diritto penale insegna che le misure di prevenzione, quando divengono ordinarie, perdono la loro natura eccezionale e si trasformano in strumenti di controllo sociale generalizzato. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che le limitazioni alla libertà personale richiedono proporzionalità e necessità: quale proporzionalità vi è nel trattare ogni studente come un soggetto da sottoporre a screening?
    Gli Stati Uniti rappresentano il laboratorio più ampio e longevo di questa politica. Nel 2022, circa il 13,6% degli studenti americani tra i 12 e i 18 anni frequentava scuole dotate di metal detector. A New York City, oltre 100.000 studenti passano ogni giorno attraverso scanner aeroportuali. I risultati? Un’analisi di circa tre milioni di scansioni in due mesi ha rilevato solo 126 possibili armi sequestrate; il 57% delle armi confiscate nelle scuole newyorkesi dotate di metal detector è stato trovato al di fuori dei varchi. In termini statistici: ogni 23.000 studenti controllati, viene rinvenuto un solo oggetto pericoloso. Una meta-analisi di 15 anni di ricerche pubblicata sul Journal of School Health ha concluso che «non vi sono dati sufficienti per determinare se la presenza di metal detector nelle scuole riduca il rischio di comportamenti violenti tra gli studenti» (Hankin, Hertz, Simon, 2011). Uno studio dell’FBI ha rilevato che il 60% delle sparatorie scolastiche ha origine all’esterno dell’edificio principale: i metal detector, per definizione, controllano solo chi entra dalla porta.
    Numerosi studi indicano che le misure di sicurezza visibili, inclusi i metal detector, fanno sentire gli studenti meno sicuri. La National Association of School Psychologists ha concluso nel 2018 che l’uso dei metal detector è negativamente correlato con la percezione di sicurezza degli studenti. Il caso americano rivela anche un inquietante profilo discriminatorio: le scuole con il 50% o più di studenti di colore hanno una probabilità da 2 a 18 volte maggiore di adottare metal detector, indipendentemente dal tasso di criminalità nei quartieri. A Napoli, i controlli hanno significativamente interessato istituti di Caivano, Ponticelli, Scampia, San Giovanni a Teduccio: il rischio che la logica discriminatoria americana si riproduca nel contesto italiano, colpendo le periferie povere, è tutt’altro che teorico.
    La funzione della scuola è precisamente quella di costituire uno spazio altro rispetto alla logica del controllo e della sanzione: il luogo dove il conflitto viene elaborato attraverso la parola, la mediazione, la costruzione di relazioni. Secondo il National Threat Assessment Center dell’U.S. Secret Service, l’85% degli autori di sparatorie scolastiche aveva pianificato l’uso delle armi e il 94% aveva condiviso le proprie intenzioni con altri prima dell’attacco: la prevenzione passa dalla capacità di ascolto e dalla presenza di personale qualificato, non dai varchi metallici. La violenza giovanile richiede investimenti in servizi sociali, supporto psicologico, formazione degli insegnanti, riduzione delle disuguaglianze. I metal detector richiedono solo un appalto. Forse è questa la vera ragione della loro attrattiva.

    2.9. Rivolta carceraria, resistenza passiva e criminalizzazione della solidarietà

    Il decreto odierno si inserisce nel solco tracciato dagli artt. 26-27 del DDL 1660, che hanno introdotto il reato di rivolta nelle carceri e nei CPR, con pene da uno a cinque anni per la partecipazione e fino a venti anni nei casi con esiti mortali. Il legislatore ha ampliato la definizione di resistenza fino a comprendere quella passiva: il mero rifiuto di obbedire, la disobbedienza civile non violenta. La Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che la resistenza passiva, intesa come forma di disobbedienza civile che non comporta azioni violente o minacciose, non può essere considerata reato. L’inclusione di questo comportamento nel reato di rivolta è gravemente problematica: è la criminalizzazione del dissenso pacifico, utilizzabile per soffocare qualsiasi tentativo di ribellione morale e civile all’interno di strutture dove i detenuti sono spesso privati dei più basilari diritti umani.
    Per comprendere le conseguenze di una tale criminalizzazione, basta osservare ciò che è accaduto nel 2020 presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere: in piena pandemia, i detenuti avevano protestato per le condizioni igienico-sanitarie insostenibili; la risposta fu una repressione brutale — torture, percosse e abusi sistematici — in un clima di impunità che ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica e delle organizzazioni per i diritti umani. L’art. 34 del DDL ha inserito il reato di rivolta nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata: un impianto punitivo in netto contrasto con i principi di proporzionalità della pena e con i dettami costituzionali sulla rieducazione del condannato.
    A completare il quadro repressivo, l’art. 29 del DDL 1660 — la cosiddetta norma «anti-ONG» — ha esteso le pene per i capitani di navi che non obbediscano all’intimazione di fermo della Guardia di finanza, prevedendo fino a dieci anni di reclusione per atti di resistenza. La misura è palesemente mirata a ostacolare le operazioni di soccorso nel Mediterraneo, rafforzando una politica di criminalizzazione della solidarietà che mette in discussione i principi fondamentali del diritto internazionale marittimo. L’ipotesi di blocco navale contenuta nel DDL collegato al decreto odierno — ossia la possibilità di interdire l’attraversamento delle acque territoriali per periodi da 30 giorni a 6 mesi in presenza di minacce terroristiche o di pressione migratoria eccezionale — ne rappresenta l’evoluzione coerente. È opportuno ribadire che tale misura è inserita nel disegno di legge, non nel decreto: dovrà pertanto affrontare l’iter parlamentare, con tempi necessariamente più lunghi e, auspicabilmente, con margini di confronto più ampi.

  3.  Il disegno complessivo: populismo penale e torsione securitaria

    Considerare solo singolarmente ciascuna misura significa rischiare di perdere il quadro d’insieme. L’accumulo di decreti sicurezza, disegni di legge, norme emergenziali non è casuale: compone un mosaico coerente in cui la sicurezza viene sistematicamente identificata con l’espansione del diritto penale, la compressione delle garanzie e la riduzione degli spazi di dissenso.
    È quello che Luigi Ferrajoli ha lucidamente definito populismo penale: l’uso demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto ad alimentare la paura con misure tanto antigarantiste quanto inefficaci alla prevenzione della criminalità. Ogni fase politica ha il suo «elemento di disturbo» — chi migra, il «maranza», chi manifesta, la madre Rom, chi è in carcere, chi soccorre migranti, lo studente o la studentessa con il coltello — su cui intervenire con provvedimenti spot che introducono forti elementi di repressione, riducono le garanzie e propagano un’idea distorta di sicurezza, trasformando il diritto penale e amministrativo in strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico. Quarantotto nuovi reati in due anni, 417 anni di carcere in più nell’ordinamento, una media di due nuove fattispecie al mese: il catalogo del nuovo populismo penale ha dimensioni che fanno impallidire persino la stagione giustizialista del primo governo Conte.
    L’Associazione Antigone ha colto il punto con precisione: queste norme mescolano categorie eterogenee — migranti, minori, attivisti, autori di reati comuni — come se fossero un unico problema di sicurezza. Ma l’uso dello strumento penale non può diventare mezzo di controllo sociale.

  4. La vera sicurezza: nonviolenza, diritti, eliminazione delle disuguaglianze

    Di fronte all’ennesima torsione securitaria, è necessario ricordare ciò che la ricerca e la storia insegnano: la vera sicurezza non si costruisce con la repressione, ma con la giustizia sociale, l’eliminazione delle sacche di povertà e il riconoscimento dei diritti. Martin Luther King Jr. precisava: «la vera pace non è semplicemente l’assenza di tensione, ma la presenza della giustizia». L’idea che la sicurezza possa essere garantita moltiplicando i reati, inasprendo le pene e ampliando i poteri di polizia è smentita da ogni evidenza empirica: i Paesi più sicuri al mondo non sono quelli con le leggi più dure, ma quelli con le disuguaglianze più contenute.
    Don Lorenzo Milani scriveva: «se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro». Il monito conserva intatta la sua forza: un ordinamento che criminalizza la povertà senza riconoscerla come fattore strutturale di vulnerabilità — in cui la condizione socio-economica non è neppure annoverata tra i motivi di discriminazione rilevanti — non protegge i deboli: li punisce. Come osservava Nelson Mandela, «la povertà non è un caso: è il prodotto di scelte politiche. E può essere sconfitta da scelte politiche diverse».
    La legislazione cosiddetta di «emergenza» — ma è emergenza una questione sociale che perdura da decenni, o è un fattore strutturale? — procede nella direzione opposta: più reati, più pene, più armi, più controlli — ma nessun investimento strutturale in servizi sociali, educazione alla tolleranza e alla nonviolenza, politiche abitative, supporto psicologico, riduzione delle disuguaglianze. La violenza giovanile, ad esempio, richiede psicologi scolastici, non metal detector; l’emergenza abitativa richiede edilizia sociale, non l’art. 634-bis c.p.; l’integrazione dei migranti richiede percorsi di inclusione, non l’obbligo del permesso di soggiorno per una SIM telefonica. Come avvertiva Papa Francesco, «la misura della grandezza di una società è data dal modo in cui tratta chi è più bisognoso». Un Paese che risponde alla marginalità solo con il diritto penale non è un Paese sicuro: è un Paese che ha rinunciato a governare

  5. L’asimmetria strutturale: tutti sorvegliati, tranne chi sorveglia

    La logica complessiva di questi interventi rivela un’asimmetria inquietante. Da un lato, il cittadino viene progressivamente assoggettato a un regime di controllo preventivo: può essere fermato per quello che potrebbe fare, allontanato da intere aree urbane sulla base di mere denunce, sottoposto a perquisizioni durante le manifestazioni, passato ai raggi X a scuola, sorvegliato, schedato, ammonito, punito per la resistenza passiva, criminalizzato per il possesso di informazioni, sanzionato in via amministrativa con importi fino a 12.000 euro per turbativa di manifestazioni. Dall’altro, chi esercita il potere coercitivo dello Stato ottiene uno scudo contro le indagini, la facoltà di portare armi personali anche fuori servizio, garanzie difensive ampliate fino a 10.000 euro di copertura delle spese legali — e continua ad operare senza obbligo di identificazione individuale.
    È questo il punto cruciale. Sono trascorsi venticinque anni dalla «macelleria messicana» del G8 di Genova — scuola Diaz, caserma di Bolzaneto — dove la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle sentenze Cestaro c. Italia (2015) e Bartesaghi Gallo e altri c. Italia (2017), accertò la tortura ai sensi dell’art. 3 CEDU e condannò l’Italia non solo per le violenze, ma per l’inadeguatezza del quadro normativo a punire e prevenire la tortura. La Corte stigmatizzò in particolare l’impossibilità di identificare gran parte dei responsabili, molti dei quali proseguirono carriere di rilievo nelle forze dell’ordine, e alcuni dei pochi funzionari apicali condannati in via definitiva furono addirittura promossi prima che la sentenza divenisse irrevocabile.
    L’art. 21 del DDL 1660 ha previsto la dotazione di videocamere indossabili per gli agenti impiegati in operazioni di ordine pubblico: misura strutturalmente incompleta senza sanzioni per i «malfunzionamenti» e ancora di più senza codici identificativi individuali sulle divise, come ripetutamente raccomandato dal Consiglio d’Europa. Senza identificativo personale visibile, anche eventuali registrazioni rischiano di diventare uno strumento di narrazione unilaterale. Anziché trarre le dovute conseguenze dalla lezione di Genova, l’Italia procede nella direzione opposta: più protezione per chi esercita la forza, meno garanzie per chi la subisce.

  6. La tenuta costituzionale

    Va riconosciuto che il Presidente della Repubblica ha esercitato una funzione di contenimento significativa. I giuristi del Colle hanno definito le bozze «molto spinose» e con «tanti aspetti difficili da migliorare», imponendo riformulazioni sul fermo preventivo (con obbligo di riscontri oggettivi e comunicazione al magistrato) e sullo scudo penale (esteso a tutti i cittadini per superare il vulnus di uguaglianza). La cauzione per le manifestazioni — già bocciata dai giuristi come incostituzionale — e la cosiddetta «norma Almasri» sull’espulsione immediata senza ricorso sono state espunte, ancorché non sia escluso che possano riaffiorare in futuri provvedimenti.
    Ma la limatura non elimina il vizio strutturale.
    Come ha osservato l’Associazione italiana dei costituzionalisti, il ricorso sistematico al decreto legge in materia penale configura quel «disegno di legge ad urgenza garantita» che la stessa Corte costituzionale ha stigmatizzato come lesivo delle prerogative parlamentari (sent. n. 146/2024). Il Parlamento viene sistematicamente esautorato: il precedente decreto sicurezza ha interrotto un iter parlamentare durato oltre un anno, sostituito da un decreto su cui fu posta la questione di fiducia. Un metodo che, come hanno scritto i 257 firmatari dell’appello — tra cui tre Presidenti emeriti della Corte costituzionale —, tradisce un’«impostazione autoritaria, illiberale e antidemocratica, non episodica od occasionale ma mirante a farsi sistema, a governare con la paura invece di governare la paura».

  7. L’avvocatura di fronte alla grammatica dello Stato autoritario: rischi e compiti

    Non si tratta di invocare fantasmi. L’erosione dei diritti fondamentali non avviene in un giorno, con un colpo di Stato. Avviene incrementalmente, decreto dopo decreto, emergenza dopo emergenza, fino a quando il paesaggio giuridico risulta irriconoscibile. L’Italia non è certo sola in questa deriva: basti guardare a quanto accade oltreatlantico, dove i modelli ICE di categorizzazione e persecuzione selettiva sono ormai parte del dibattito pubblico. Ma la tentazione di importare quelle logiche nel contesto europeo deve essere respinta con fermezza.
    Ed è proprio dagli Stati Uniti che giunge oggi il monito più allarmante per l’avvocatura. La Coalizione internazionale per la Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo ha scelto per il 2026 gli Stati Uniti come Paese da attenzionare. Per la prima volta, una democrazia occidentale consolidata mostra apertamente come l’avvocatura possa essere oggetto di una campagna sistematica di delegittimazione e pressione politica. Nel 2025, una serie di Executive Orders ha colpito direttamente studi legali ritenuti ostili per aver difeso avversari politici, funzionari pubblici indipendenti o cause impopolari: studi sanzionati per aver assistito lo special prosecutor Jack Smith, per aver rappresentato Hillary Clinton, per il lavoro pro bono a favore di migranti e persone trans, per i legami con Robert Mueller, per i contenziosi elettorali democratici. Le misure non sono simboliche: revoca delle security clearances, esclusione dagli edifici federali — inclusi i tribunali —, cancellazione di contratti pubblici, isolamento professionale. Il presupposto giuridico è rovesciato: l’avvocato non è più terzo rispetto all’assistito, ma ne diventa complice, morale e politico. È esattamente ciò che il diritto, da secoli, proibisce.
    Il dato più sconcertante non è solo l’attacco, ma la risposta. Nove grandi studi, composti da migliaia di avvocati, hanno accettato accordi con l’esecutivo, impegnandosi a fornire complessivamente 940 milioni di dollari in servizi legali per cause gradite all’amministrazione e a rivedere i programmi interni di diversity. Il pro bono viene così snaturato: da espressione di autonomia professionale diventa prestazione coatta, da scelta etica a contropartita politica. L’indipendenza dell’avvocatura non viene formalmente abolita, ma contrattata. Il cliente scelto non per vincolo fiduciario, ma per indicazione del potere.
    Alcuni studi hanno resistito e ottenuto tutela dai tribunali federali. WilmerHale ha ottenuto un’ingiunzione preliminare che ha riconosciuto il «carattere ritorsivo» delle misure e il loro «effetto dissuasivo sulla rappresentanza legale». Il giudice Beryl Howell ha definito l’Executive Order contro Perkins Coie «un chiaro tentativo di punire lo studio per aver rappresentato clienti sgraditi all’amministrazione», rilevando la probabile violazione del Primo Emendamento. Anche Jenner & Block ha visto sospesa l’efficacia dell’ordine in attesa del giudizio di merito. Segnali importanti, ma insufficienti: il problema non è solo la legittimità degli atti, ma il clima che producono — autocensura, rinuncia a mandati sensibili, riduzione dell’accesso alla difesa per soggetti politicamente esposti (chilling effect).
    L’attacco all’avvocatura non è un incidente di percorso: si inserisce in una strategia complessiva che mira a colpire progressivamente i presìdi del controllo giuridico sul potere. L’epurazione nel Dipartimento di Giustizia ne è parte integrante: procuratori senior dimessisi dopo pressioni per archiviare indagini, funzionarie licenziate per essersi rifiutate di incriminare il procuratore generale di New York, il direttore dell’ufficio etica rimosso senza motivazione dopo vent’anni, assistenti sospesi per aver usato l’espressione «folla di rivoltosi» riferendosi al 6 gennaio. Il passaggio più grave riguarda la giustizia penale internazionale: l’Executive Order 14203 ha qualificato le indagini della CPI come «minaccia straordinaria», sanzionando il Procuratore Khan, quattro giudici e la Relatrice Speciale ONU Albanese. Fornire «servizi diretti o indiretti» a soggetti sanzionati comporta fino a vent’anni di reclusione: sanzionare magistrati internazionali e criminalizzare la collaborazione con essi significa colpire anche gli avvocati che operano in quel contesto. Qui il messaggio è esplicito: esistono ambiti in cui difendere non è più legittimo.
    Avvocate e avvocati vengono colpiti perché sono sentinelle dei diritti: presidiano l’accesso alla giustizia, rendono effettive le garanzie, trasformano i diritti da enunciazioni astratte in strumenti concreti. Colpire chi difende significa colpire il diritto di difesa, che non è un diritto tra gli altri, ma il diritto-condizione di tutti gli altri. Quando la difesa viene intimidita, il processo smette di essere un luogo di verifica del potere e diventa un meccanismo di ratifica. Clarence Darrow, leggendario avvocato americano, descriveva così il destino del difensore: «per essere un efficace difensore penale, un avvocato deve essere pronto a essere esigente, oltraggioso, irriverente, blasfemo, un ribelle, un rinnegato, una persona odiata, isolata e sola — pochi amano chi parla per i disprezzati e i dannati». È una verità che ogni penalista conosce: l’avvocatura non è amata dal potere, non lo è mai stata, non lo sarà mai. Chi difende sta strutturalmente dall’altra parte.
    Questi sviluppi violano i Basic Principles on the Role of Lawyers ONU del 1990 e sono incompatibili con la Convenzione di Lussemburgo del Consiglio d’Europa del 2025. Per l’avvocatura italiana ed europea pongono interrogativi concreti: un sistema che subordina il diritto di difesa e l’amministrazione della giustizia alla volontà politica può dirsi uno Stato di diritto? Ciò che accade oggi negli Stati Uniti non resterà confinato oltreoceano. L’onda lunga arriverà anche in Europa — e dobbiamo prepararci. Non con allarmismo, ma con consapevolezza: studiando i meccanismi, rafforzando le garanzie, costruendo reti di solidarietà tra avvocature.
    Il quadro normativo complessivo — dal DDL 1660 al d.l. 48/2025, fino al decreto odierno — disegna un arco coerente: espansione del diritto penale in chiave preventiva, criminalizzazione della povertà e del dissenso, metal detector nelle scuole e zone rosse nelle città, protezione dell’apparato coercitivo da ogni forma di accountability, esautoramento del Parlamento, uso sistematico della paura come strumento di governo. Le misure emergenziali introdotte «per sicurezza» hanno una caratteristica comune: non vengono mai rimosse. Diventano parte del paesaggio, assuefazione collettiva, nuovo punto di partenza per ulteriori restrizioni.
    I diritti fondamentali non conoscono condizioni. Non valgono solo per i «bravi» — o valgono per tutte e tutti, o non valgono più per nessuno. Uno Stato che tratta i propri cittadini come potenziali nemici — dal detenuto allo studente, dal manifestante al migrante —, mentre garantisce ai suoi agenti anonimato e protezione dalle indagini, non protegge la sicurezza dei cittadini: protegge semmai sé stesso dai cittadini.
    Il compito dell’avvocatura — penale in particolare — è opporre a questa deriva la forza del diritto. Non con slogan contrapposti ad altri slogan, ma con l’analisi puntuale dei profili di illegittimità costituzionale, con i ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte EDU, con la cultura della garanzia che è il fondamento stesso dello Stato di diritto. Con la consapevolezza, come ci ricorda la Giornata degli Avvocati in Pericolo, che quando il potere attacca chi difende, la risposta non può essere il silenzio. Questa, come le Camere Penali non si stancano di ripetere, non è sicurezza. Questa è la grammatica dello Stato autoritario. E la risposta dell’avvocatura deve essere, oggi più che mai, la grammatica della Costituzione.

Nicola Canestrini


N.d.R.: Per chi lo desidera è disponibile, richiedendolo alla nostra sede nazionale, il Vademecum per la cittadinanza attiva. È un testo, ai tempi del cosiddetto “Decreto Sicurezza”, che unisce il rigore giuridico alla pedagogia civile, ricollegandosi idealmente all’iconico strumento del 1971, Vademecum per il cittadino sospetto, che il Movimento Nonviolento distribuì capillarmente negli anni di piombo e di repressione. In un clima politico che restringe gli spazi civici e moltiplica i reati d’opinione, il Vademecum ambisce a non essere soltanto una guida pratica per chi manifesta, ma anche un gesto culturale che rivendica il diritto e il dovere della disobbedienza civile.

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