Il canto delle sirene della sicurezza

Pubblicato il 18 Luglio 2026

Nicola Canestrini

Diritto di critica

Il canto delle sirene della sicurezza

Dalla zona rossa alla città algoritmica: l’eccezione diventa infrastruttura

di Nicola Canestrini

L’articolo riprende l’intervento svolto dall’autore al forum “Dalla zona rossa alla smart city”, promosso da ARCI Liguria nell’ambito delle iniziative per il 25° anniversario del G8 di Genova (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Genova, 17 luglio 2026; moderatori Carlo A. Bachschmidt e Nicola Vallinoto), nel panel “Smart city e cittadinanza digitale”. 

Venticinque anni fa la zona rossa di Genova era un’eccezione fisica, temporanea e visibile: una recinzione che si vedeva, si contestava e infine si smontava. La sorveglianza algoritmica che oggi permea l’amministrazione urbana è l’eccezione resa permanente e invisibile: non recinta lo spazio pubblico, lo legge. Il passaggio dal controllo del territorio al controllo del comportamento è il vero salto di paradigma di questo quarto di secolo, e la sicurezza ne è la formula di legittimazione: non più un bene giuridico da bilanciare con altri, ma una premessa argomentativa che dispensa dal bilanciamento. Chi la invoca non deve più dimostrare necessità e proporzionalità della misura; chi la contesta deve giustificarsi.

Che non si tratti di un’astrazione lo dimostra il diritto positivo italiano più recente. La “zona rossa”, paradossalmente, è tornata alla lettera: il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54) ne generalizza l’uso come potere prefettizio, ma rovesciandone la natura — non più recinzione eccezionale e a termine attorno a un evento, bensì misura amministrativa permanente applicabile a chi sia stato denunciato (non condannato). La stessa stagione legislativa — dai decreti Minniti fino a quello del 2026 — ha normalizzato la decretazione d’urgenza in materia penale, moltiplicando reati e misure di prevenzione fondate sul sospetto anziché sul fatto. E la catena non si è fermata: il 14 luglio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un ulteriore disegno di legge che elude ancora una volta il controllo dell’autorità giudiziaria, consentendo al questore di vietare a determinate persone di radunarsi con altre, estendendo l’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia per identificazione verso chi sia ritenuto “fonte di concreto pericolo” nei luoghi affollati, e allargando il fermo di prevenzione ai minorenni. Città algoritmica e legislazione securitaria sono due facce dello stesso movimento: la seconda esercita a mano ciò che la prima automatizza e porta a scala.

Dall’eccezione visibile all’eccezione infrastrutturale

La zona rossa del luglio 2001 apparteneva ancora alla grammatica classica dello stato d’eccezione: delimitata nello spazio, limitata nel tempo, percepibile dai destinatari. Proprio la sua visibilità la rendeva contestabile — politicamente, giudiziariamente, fisicamente. La sorveglianza algoritmica contemporanea rovescia ciascuno di questi caratteri: è diffusa anziché delimitata, permanente anziché temporanea, impercettibile anziché visibile. Quando il dispositivo di controllo si fa infrastruttura, l’eccezione non deve più essere dichiarata: è già installata. Il diritto penale conosce bene questa dinamica espansiva: le misure nate come eccezionali, divenute ordinarie, perdono la natura derogatoria e diventano strumenti di controllo sociale generalizzato.

La sicurezza come mantra

Nel lessico pubblico contemporaneo la “sicurezza” ha cessato di funzionare come bene giuridico — grandezza finita, bilanciabile, soggetta ai test di idoneità, necessità e proporzionalità — per operare come mantra: formula che legittima per il solo fatto di essere pronunciata. L’effetto tecnico è l’inversione dell’onere argomentativo. Il costituzionalismo liberale esige che sia il potere a giustificare ogni compressione delle libertà; il paradigma securitario pretende che sia il titolare della libertà a giustificare la propria pretesa di non essere osservato. È la logica del “nulla da nascondere”, che confonde la riservatezza con la colpa e ignora che la protezione dei dati personali tutela non il segreto, ma l’autonomia.

La Corte europea dei diritti dell’uomo lo disse già nel 1978, in Klass c. Germania: consapevole del pericolo che una legge sulla sorveglianza segreta comporta — quello di minare o addirittura distruggere la democrazia con il pretesto di difenderla — la Corte afferma che gli Stati non possono adottare, in nome della lotta allo spionaggio e al terrorismo, qualsiasi misura ritengano appropriata.

Il mantra, in Italia, ha una misura. Nella legislatura in corso la produzione penale d’urgenza ha raggiunto proporzioni inedite: secondo le rilevazioni giornalistiche e dell’osservatorio Openpolis, tra l’ottobre 2022 e il febbraio 2026 oltre cento decreti-legge e decine di nuove fattispecie di reato, con un ricorso al decreto-legge in materia penale che aggira la tendenziale riserva di codice e sottrae al Parlamento la definizione stessa dei reati. E il paradosso è che la domanda di sicurezza cresce mentre i reati calano: la percezione di insicurezza, alimentata dalle campagne, diverge dalla realtà statistica. Il mantra, cioè, non risponde a un’emergenza: la costruisce.

La stessa logica detta oggi l’agenda dell’Unione: dalle linee politiche della Commissione 2024-2029 alla comunicazione ProtectEU (1° aprile 2025), fino al pacchetto sicurezza del 24 giugno 2026 — riscrittura dei regolamenti Europol ed Eurojust, rifusione dell’ordine europeo di indagine, revisione della disciplina sulla protezione dei dati — che dichiara come obiettivo un “continuum senza soluzione di continuità” tra polizia e giudizio. La spada del riconoscimento reciproco si allunga; dello scudo delle garanzie non c’è traccia (sia consentito il rinvio a N. Canestrini, The EU Security Illusion: Following the Sirens, Forgetting the Rule of Law, 27 giugno 2026). Dove la protezione corre in una direzione sola, ciò che tiene insieme il sistema non è la fiducia, ma la convenienza reciproca.

Ulisse e l’albero maestro

Il canto delle sirene non minaccia: promette. Promette conoscenza totale (“sappiamo tutto ciò che accade sulla terra”, Odissea, XII) — che è esattamente la promessa della piattaforma predittiva: sapere tutto, prevedere tutto, proteggere tutti. È l’istruzione di Circe a fare la differenza: Ulisse non si salva per forza di volontà, si salva perché si è fatto legare all’albero prima di entrare nel raggio del canto e perché ha ordinato ai compagni — questo il punto decisivo — di stringere i nodi ancora più forte se avesse implorato di scioglierlo. È la struttura logica del precommitment costituzionale (J. Elster, Ulysses and the Sirens, 1979): le costituzioni, le convenzioni che proteggono i diritti fondamentali, le riserve di legge e di giurisdizione sono le funi che una società si lega addosso nei momenti di lucidità, sapendo che verranno momenti — un attentato, un’emergenza, una paura collettiva — in cui implorerà di essere sciolta. Il compito del giurista, in quei momenti, è stringere i nodi. Nella città algoritmica la metafora si rovescia due volte: nessuno si lega preventivamente, perché l’infrastruttura si installa senza dichiararsi; e la cera dovrà finire nelle orecchie delle cittadine e dei cittadino, troppe volte irretiti da slogan securitari.

Il diritto non è muto

Gli strumenti per il controllo esistono. La Corte di Strasburgo ha costruito attorno all’art. 8 CEDU un test rigoroso per la sorveglianza tecnologica: base legale accessibile e prevedibile, necessità in una società democratica, garanzie effettive contro gli abusi (S. e Marper c. Regno Unito, GC, 2008). Con Glukhin c. Russia (2023) è arrivata la prima condanna specificamente riferita al riconoscimento facciale: l’impiego della tecnologia per identificare e arrestare un manifestante solitario e pacifico ha violato tanto la vita privata quanto la libertà di espressione, perché — osserva la Corte — l’uso di tecniche così invasive nel contesto dell’esercizio di libertà convenzionali produce un effetto dissuasivo generale. È il precedente che salda sorveglianza biometrica e libertà di dissenso.

Sul versante interno, la logica predittiva ha una storia giuridica precisa: le misure di prevenzione. In De Tommaso c. Italia (GC, 2017) la Corte ha condannato l’Italia in materia di sorveglianza speciale, ritenendo quella disciplina carente di prevedibilità: misure fondate non su un fatto accertato ma su un giudizio prognostico di pericolosità. DASPO urbano, fogli di via, avvisi orali, le “zone rosse” oggi generalizzate e i nuovi divieti di radunarsi sono la predizione esercitata a mano dal questore o dal prefetto. La città algoritmica non inventa questo paradigma: lo automatizza e lo porta a scala.

Quanto alla biometria, il caso italiano è istruttivo: il sistema di riconoscimento facciale SARI viene mantenuto opaco, le interrogazioni da parte degli operatori sono raddoppiati, Real Time non ha mai superato il vaglio del Garante (parere del 25 marzo 2021), che ne ha rilevato l’assenza di base giuridica e la natura di sorveglianza indiscriminata; e la moratoria sull’installazione di impianti di riconoscimento facciale in luoghi pubblici (art. 9 d.l. 139/2021) è scaduta il 31 dicembre 2025 senza rinnovo.

Dal 1° gennaio 2026 l’ordinamento interno non conosce più un divieto autonomo: resta il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che vieta l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico ma la riammette attraverso deroghe la cui gestione deciderà se il divieto è la regola o l’alibi. È il punto più urgente, e più ignorato, dell’intera discussione.

Le criticità della città algoritmica

Primo nodo: l’opacità asimmetrica. La città algoritmica rende l’amministrato integralmente leggibile e il potere che lo legge strutturalmente illeggibile — per segreto industriale, classificazione amministrativa, complessità tecnica. È il rovesciamento del principio di pubblicità degli atti: trasparente dev’essere il potere, non il cittadino. E l’asimmetria non è metafora, ma testo di legge: lo “scudo penale” del d.l. 23/2026 vieta al pubblico ministero di iscrivere l’agente nel registro delle notizie di reato quando il fatto appare compiuto in presenza di una causa di giustificazione — in tensione con l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) — mentre il d.l. 48/2025 copre le spese legali degli operatori e ne autorizza il porto d’armi fuori servizio senza licenza e molti altri esempi potrebbero essere fatti. Il cittadino trasparente, l’agente schermato.

Secondo nodo: lo slittamento predittivo. I sistemi di analisi comportamentale spostano l’intervento dal fatto commesso al soggetto classificato come rischioso: è la negazione del diritto penale del fatto e la reintroduzione, per via tecnologica, di un diritto penale d’autore. Ma la stessa torsione è già nel diritto amministrativo della sicurezza: il fermo di prevenzione del d.l. 23/2026 consente di trattenere fino a dodici ore persone ritenute pericolose prima ancora che la manifestazione cominci; il DASPO urbano e le zone rosse colpiscono anche i soli denunciati, senza condanna definitiva, in frizione con la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.); e il disegno di legge del 14 luglio 2026 codifica il sospetto in presupposto, autorizzando trattenimenti per identificazione sulla base di “circostanze concrete” come i precedenti o il possesso di oggetti. La piattaforma predittiva è questa stessa logica, resa automatica, continua e invisibile.

Terzo nodo: il chilling effect — ed è il nodo che riguarda più da vicino chi pratica l’azione nonviolenta. Uno spazio pubblico in cui ogni presenza è registrata, identificata e conservata scoraggia strutturalmente le condotte costituzionalmente protette che vivono di anonimato relativo: manifestare, riunirsi, scioperare. E la dissuasione tecnologica si somma a quella penale: il d.l. 48/2025 ha riportato a reato il blocco stradale, ha aggravato il danneggiamento in occasione di manifestazioni, ha introdotto la flagranza differita per i cortei e — soprattutto — ha reso penalmente rilevante la resistenza anche passiva nelle carceri e nei CPR. È un passaggio che merita di essere chiamato con il suo nome: la criminalizzazione del metodo nonviolento in quanto tale. Il corpo immobile, che non aggredisce e non minaccia, che si limita a non obbedire — il gesto che da Thoreau a Capitini definisce la disobbedienza civile — diventa reato. Quando l’ordinamento punisce chi resta fermo, non sta più reprimendo la violenza: sta reprimendo il dissenso nella sua forma più mite. Uno spazio pubblico in cui manifestare è penalmente rischioso e integralmente sorvegliato non è più pubblico nel senso costituzionale (artt. 17 e 21 Cost.).

Quarto nodo: la privatizzazione delle funzioni. Le piattaforme che gestiscono dati urbani sono progettate, possedute e aggiornate da soggetti privati che entrano nell’esercizio di funzioni pubbliche senza soggiacere alle garanzie del diritto pubblico — accesso agli atti, motivazione, sindacato giurisdizionale, responsabilità erariale. La sovranità tecnologica, prima ancora che una questione geopolitica, è una questione di verificabilità democratica.

Stringere i nodi

Genova non è uno sfondo neutro: in Cestaro c. Italia (2015) la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato per tortura in relazione ai fatti della scuola Diaz, e nel 2017, con le sentenze Azzolina e Blair e altri c. Italia, per le violenze inflitte alle persone trattenute nella caserma di Bolzaneto. È il luogo in cui la sospensione delle garanzie in nome della sicurezza ha già mostrato dove conduce.

La giurisprudenza europea offre gli strumenti per il controllo — da Klass a Glukhin, da De Tommaso all’art. 2 TUE, di cui la Corte di giustizia ha accertato per la prima volta, il 21 aprile 2026 contro l’Ungheria, la violabilità autonoma — ma gli strumenti operano solo se qualcuno li aziona.

È qui che il diritto di critica incontra la pratica nonviolenta: l’autovincolo costituzionale non si difende da solo. Servono misure di prevenzione ancorate ai fatti e non al sospetto; una nuova moratoria sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, con divieto assoluto nelle manifestazioni; registri pubblici e sindacabili degli algoritmi usati dalle amministrazioni; infrastrutture pubbliche e a codice aperto; alfabetizzazione algoritmica come diritto di cittadinanza.

Il canto delle sirene continuerà a promettere protezione totale. Il compito — di chi difende, di chi manifesta, di chi non collabora con l’ingiustizia — è quello dei compagni di Ulisse: stringere i nodi, soprattutto quando la nave implora di essere sciolta.

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