Statuto

Statuto

Statuto dell’Associazione di promozione sociale “Movimento Nonviolento”

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del dlgs 117/2017 e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “Movimento Nonviolento a.p.s.”, con sede in via Spagna, 8 nel Comune di Verona. La sola modifica della sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L’ Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e senza fini di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con N. REPERTORIO 79937, adegua alle norme relative alle associazioni di promozione sociale (dlgs 117/2017) il proprio statuto di Associazione senza fini di lucro, sempre denominata Movimento Nonviolento, costituita in Perugia il 17.10.1977 con atto del notaio Leonardo Pecchioli, repertorio 171459 fascicolo 7376, con le modifiche risultanti da atto del notaio Gianfranco Tomezzoli di Verona, repertorio 75204 del 25.03.1997. Gli atti richiamati hanno formalizzato il movimento promosso da Aldo Capitini e Pietro Pinna all’indomani della marcia Perugia- Assisi del 24 settembre 1961.

ART. 2 (Finalità e Attività)
1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali, nonviolenza. L’Associazione è apartitica e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale con il solo metodo nonviolento.
2. La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (tra le attività individuate nell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) sono:
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
◦ organizzare e promuovere iniziative e campagne per il disarmo, il sostegno ad ogni forma nonviolenta di rifiuto della guerra, la tutela dei diritti umani, la convivenza rispettosa, il contrasto ad ogni forma di violenza e la ricerca di soluzioni pacifiche alle controversie, operando anche in coordinamento e in rete con altre associazioni che condividano le stesse finalità;
◦ organizzare e promuovere dibattiti, incontri seminariali, ricerche, studi e attività formative con tema la nonviolenza e l’impegno sociale e civile;
◦ organizzare iniziative culturali, artistiche, musicali finalizzate alla promozione di una cultura di pace e nonviolenza;
◦ organizzare e gestire manifestazioni nonviolente;
◦ organizzare e gestire un’attività editoriale, sia tramite il proprio periodico “Azione nonviolenta” che con pubblicazioni tematiche, sempre riferite ai temi della nonviolenza e dell’impegno sociale e civile, nel rispetto delle specifiche normative in materia, nonché con ogni altro possibile strumento di comunicazione attraverso i mezzi d’informazione e le reti web, telematiche e social;
◦ diffondere, con ogni strumento e nel rispetto delle normative in materia, la conoscenza delle tematiche riferite alla nonviolenza e all’impegno sociale e civile, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi centri studi, nonché la distribuzione di oggettistica adatta alla promozione ed alla sensibilizzazione della cultura della nonviolenza;
◦ il Movimento Nonviolento lavora per l’esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale ed internazionale, e per il superamento dell’apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza;
◦ persegue lo scopo della creazione di una comunità mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene comune;
◦ organizza iniziative e campagne per l’opposizione integrale alla guerra, la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l’oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso ed alla religione;
◦ promuove attività per lo sviluppo della vita associativa nel rispetto di ogni singola cultura e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario;
◦ si impegna per la salvaguardia dell’ambiente naturale, patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un’altra faccia della violenza dell’uomo;
◦ Il Movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell’uccisione e della lesione fisica, dell’odio e della menzogna, dell’impedimento del dialogo e della libertà di informazione e di critica;
◦ gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l’esempio, l’educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la non collaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile.
4. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

5. Il Movimento Nonviolento opera sul territorio nazionale e per questo, al fine di favorire la più ampia e consapevole partecipazione di tutti i soci e una maggiore efficacia delle proprie attività, l’Associazione può articolarsi in “centri territoriali” secondo le modalità ed i criteri definiti all’interno del Regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria. Il medesimo Regolamento dovrà prevedere anche le modalità di coordinamento e partecipazione tra “centri locali territoriali” e tra questi e gli organi generali dell’Associazione.

6. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con reti nazionali e internazionali e Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 3 (Ammissione)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono principi e scopi di cui al precedente articolo, e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3. La deliberazione sull’ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’aspirante associata/o può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)
1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
◦ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
◦ essere informati sulle attività dell’associazione e consultare i libri sociali;
◦ votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
◦ l’ammissione è a tempo indeterminato e non è ammessa la categoria di soci temporanei;
◦ prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
◦ denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

3. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
◦ versare la quota sociale nei termini;
◦ rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Volontari e attività di volontariato)
1. L’associata/o volontaria/o svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
2. All’associata/o volontaria/o possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
3. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART.6 (Recesso ed esclusione dell’associata/o)
1. L’associata/o può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L’associata/o che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. Il socio escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessata/o, con successiva ratifica da parte dell’assemblea, entro i 90 giorni successivi al provvedimento.

ART. 7 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
◦ Assemblea dei soci;
◦ Consiglio Direttivo;
◦ Presidente;
◦ Gli eventuali organi di controllo e di revisione

2. Tutte le cariche associative sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito e hanno durata triennale.

ART. 8 (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell’art.
2 dello statuto (Finalità e attività) e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea:
◦ determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
◦ approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
◦ elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
◦ nomina e revoca, quando previsto, gli organi di controllo e di revisione dei conti;
◦ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
◦ delibera sul ricorso dell’aspirante associata/o in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
◦ delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
◦ approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
◦ approva il regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
◦ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
◦ delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che in ogni altro luogo del territorio italiano, stabilito dal Consiglio Direttivo ed indicato nella lettera di convocazione.
2. Ciascun socio ha diritto a un voto. Non è ammessa la delega.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, salvo che si tratti di adeguamenti necessari per legge, i quali possono essere approvati nelle forme e con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra i 3 e i 7 membri, eletti tra gli associati, compreso il Presidente. L’Assemblea ne determina il numero all’atto dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile senza vincolo di mandato.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso sia composto da tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
◦ amministra l’associazione;
◦ attua le deliberazioni dell’Assemblea;
◦ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
◦ predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
◦ predisporre il regolamento interno e le sue eventuali modifiche da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
◦ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
◦ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
◦ è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
◦ delibera sull’ammissione degli associati o sulla loro esclusione;
◦ assegna tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere o altri incarichi ritenuti necessari per l’attuazione delle decisioni assembleari;
◦ istituisce sedi operative, dette “centri territoriali”, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.

ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio e l’Assemblea; convoca l’assemblea degli associati e il Consiglio sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza vincolo di mandato.

ART. 13 (Organizzazione)
1. Al fine di favorire la più ampia e consapevole partecipazione di tutti gli associati, nonché la diffusione e l’efficacia delle proprie attività, l’Associazione può articolarsi in “centri territoriali” secondo le modalità ed i criteri definiti all’interno del Regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria.
2. Il medesimo Regolamento dovrà prevedere anche le modalità di coordinamento e partecipazione tra “centri territoriali” e tra questi e gli organi generali dell’Associazione.

ART. 14 (Organo di controllo)
1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L’organo di controllo:
◦ vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
◦ vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
◦ esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
◦ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida normative e di cui all’articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma 1 del D.Lgs.
n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 15 (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n.117/2017, da:
◦ quote associative;
◦ contributi pubblici e privati;
◦ donazioni e lasciti testamentari;
◦ rendite patrimoniali;
◦ attività di raccolta fondi;
◦ rimborsi da convenzioni; contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
◦ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione
può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.17 (Bilancio)
1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea.

ART.18 (Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti utili a tale scopo.

ART.19 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra gli associati e sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Libri sociali)
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
◦ il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
◦ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
◦ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
◦ il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART.22 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Approvato dall’Assemblea dei soci riunita a Roma il 24 febbraio 2024

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